Circolare Ministro Veronesi n. 5 sull’applicazione della legge sul randagismo Il principio che privilegia nella scelta di dare
in affido i cani e le strutture di rifugio alle associazioni animaliste
è stato stabilito da una Circolare dell’allora Ministro
della Sanità, Umberto Veronesi. “In merito alla gestione dei canili comunali, in considerazione dell’articolo 2, comma 11 e dell’articolo 4, comma I della legge 281, nonché della recente pronuncia interpretativa del Consiglio di Stato (NRG 5022/99) secondo la quale la legge 281/91 non intende attribuire una riserva esclusiva, nelle convenzioni concesse dai comuni alle associazioni animaliste nella gestione dei canili e dei rifugi, vengono assunte le seguenti considerazioni: nel rispetto delle affermazioni del Consiglio di Stato e ferma restando l’assunzione in proprio da parte dei comuni dei relativi oneri di legge, si ritiene che la legge 281/91 debba essere interpretata considerando i principi generali stabiliti dall’articolo 1, secondo il quale “lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente”. Partendo da tale considerazione, il criterio dell’economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei Comuni non deve essere valutato unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al citato articolo 1; in sostanza l’economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo. Pertanto l’articolo 2, comma 11 e l’articolo 4, comma 1, della legge 281 devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali”. |